Obbligo di Comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali.

Trattasi dell’obbligo disposto dal D.L.146/2021 – convertito in data 21.12.2021 – che, modificando l’articolo 14 del D.L. 81/2008, ha stabilito al secondo periodo che:

“Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. “

I lavoratori autonomi occasionali sono da ritenersi quelli in possesso delle condizioni richieste dalla normativa e, quindi, quelli che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art.2222 c.c.). In sintesi, trattasi di coloro che prestano attività in forma saltuaria, eccezionale o comunque non abituale.

La comunicazione da inoltrare prima che il lavoratore autonomo inizi a lavorare, dovrà avvenire con le stesse modalità operative già individuate dall’’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per i lavoratori a chiamata

La mancata o ritardata comunicazione, circa l’avvio dell’attività di lavoro autonomo occasionale, determina l’applicazione, in capo al committente, di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500 a €. 2.500, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale coinvolto.